Chi offre o stipula contratti assicurativi è considerato un intermediario assicurativo o un’intermediaria assicurativa. Questa attività è regolamentata e sottoposta alla vigilanza della FINMA. La FINMA fornisce informazioni in merito alla regolamentazione dell’intermediazione assicurativa e agli obblighi vigenti in questo ambito sul suo sito web.
Qui di seguito forniamo informazioni sugli obblighi concreti in relazione alla formazione e alla formazione continua. Queste disposizioni mirano a incentivare l’esercizio professionale dell’attività e a tutelare le persone assicurate.
Tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi devono dimostare di possedere le capacità e conoscenze generali necessarie per la loro attività. Ciò avviene attraverso:
Aziende, enti di formazione privati, persone singole o associazioni svolgono corsi per la preparazione agli esami di abilitazione e di ricertificazione. La partecipazione a questi corsi è facoltativa e indipendente dagli esami dell’AFA. L’AFA offre ad aziende interessate, enti di formazione e persone singole uno strumento sotto forma di un percorso di apprendimento digitale comprensivo di contenuti di apprendimento.
Entrambi i registri servono a informare la clientela e i partner commerciali e facilitano la sorveglianza e il controllo.
Capitolo 4: Intermediari assicurativi
Art. 40 Definizione
Art. 43 Formazione e formazione continua
Titolo settimo: Intermediazione assicurativa
Art. 182a Intermediari assicurativi
Capitolo 4: Formazione e formazione continua
Art. 190 Standard minimi
Art. 190a Rispetto degli standard minimi
Informazioni per gli assoggettati alla vigilanza
04/2023 del 21 agosto 2023 «Piano d'azione per gli intermediari assicurativi»
05/2024 del 17 luglio 2024 «Obblighi delle imprese di assicurazione concernenti gli intermediari assicurativi»
Norme di autodisciplina → Autoregolamentazione di altre organizzazioni di categoria
Standard minimi per la formazione e la formazione continua
Profili di qualificazione
Disposizioni transitorie (allegato 2 agli standard minimi, pagine 27/29)Precisazione del profilo di qualificazione «Intermediario/a assicurativo/a AFA» punto 4.4.1 (Assicurazione complementare malattie facoltativa secondo la LCA), pagina 18
Riconoscimento degli standard minimi – Comunicato stampa della FINMA del 23 agosto 2024Lettera di riconoscimento della FINMA relativa agli standard minimi del 22 agosto 2024 (in tedesco)
Regolamento d’esame sugli standard minimi per la formazione e la formazione continua
Regolamento di opposizione sugli standard minimi formazione e formazione continua
In qualità di organizzazione di categoria i cui standard minimi sono riconosciuti dalla FINMA, l’AFA è tenuta a controllarne l’osservanza. I compiti operativi principali sono, pertanto, rappresentati dallo svolgimento di esami di abilitazione e di ricertificazione, nonché dalla tenuta del registro di settore.
Nell’ambito della sua attività di vigilanza, la FINMA monitora invece direttamente le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati e indirettamente le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati.
I seguenti organi dell’AFA si occupano di attuare e sviluppare ulteriormente gli standard minimi.
1. Composizione della conferenza delle associazioni di settore partecipanti
2. Comitato direttivo dell'AFA
3. Composizione della commissione d’esame standard minimi
5. Sede
L’interazione degli organi è descritta nel Regolamento d'organizzazione. Il diagramma delle funzioni fornisce una panoramica.
Chi desidera lavorare come intermediario assicurativo o intermediaria assicurativa in Svizzera deve dimostrare di possedere determinate competenze e conoscenze. Questo video illustra come funzionano l’abilitazione, la registrazione nel registro e la ricertificazione.
Vita, Non vita, Assicurazione complementare malattie o Tutti i rami: ora il profilo di abilitazione si basa sull’ambito di attività specifico. Il video mostra quali sono i profili disponibili e quali sono i requisiti richiesti.
Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati possono avviare l’attività di intermediazione solo dopo aver effettuato l’iscrizione nel registro della FINMA.
La registrazione deve essere effettuata dall’intermediaria assicurativa o dall’intermediario assicurativo direttamente presso la FINMA.
Una volta superato l’esame di abilitazione, l’iscrizione per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati avverrà automaticamente nel nuovo registro di settore dell’AFA.
Nel registro di settore sono pubblicati prevalentemente le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati. Il registro elenca tutte le intermediarie e gli intermediari assicurativi che dispongono delle capacità e delle conoscenze necessarie per il rispettivo profilo di attività.
A differenza del registro della FINMA, il registro di settore non fornisce alcuna indicazione su ulteriori requisiti personali imprescindibili per l’intermediazione assicurativa (ad esempio la buona reputazione).
Qui è possibile cercare gli intermediari assicurativi nel registro di settore:
- Italiano
- Francese
- Tedesco
Avete bisogno di una risposta rapida e affidabile alle vostre domande? Allora scriveteci un’e-mail a vermittler(at)vbv-afa.ch.
Il nostro Supporto intermediazione assicurativa è raggiungibile da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12, al numero di telefono +41 31 328 26 29