Durante il periodo transitorio di due anni previsto dalla LSA, per la formazione si applicavano disposizioni transitorie (allegato 2 degli standard minimi). Tali disposizioni transitorie non sono più in vigore.
Cosa si applica ora?
- L’iscrizione al registro FINMA o al registro di settore avviene esclusivamente sulla base dei nuovi esami di ammissione (Regolamento d’esame relativo agli standard minimi per la formazione e la formazione continua degli intermediari assicurativi ai sensi dell’art. 43 LSA del 17.01.2025) oppure di un esame riconosciuto come equivalente.
Informazioni al riguardo: Standard minimi per intermediari assicurativi – «Esami di ammissione e di ricertificazione» e/o «Esami equivalenti» - Per i broker del Regno Unito (UK-Broker) che rientrano nel Berne Financial Service Agreement (BFSA) si applicano regole diverse.
Informazioni al riguardo sotto: Standard minimi per intermediari assicurativi – «UK-Broker / Berne Financial Service Agreement (BFSA)» - Non è più possibile un’iscrizione senza esame al registro FINMA o al registro di settore sulla base di altri diplomi o titoli di studio.
Ciò riguarda in particolare i diplomi:
- che figuravano nell’elenco pubblicato dalla FINMA («Qualifiche professionali»)
- oppure che erano definiti come requisito per l’iscrizione a Cicero.
Non sono più possibili nuove iscrizioni basate su una precedente iscrizione al registro FINMA e/o al registro Cicero.