Domande frequenti

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’intermediazione assicurativa. Vertono in particolare sulle basi giuridiche, la differenza tra intermediazione vincolata e non vincolata come pure su questioni pratiche relative a formazione, esami e iscrizioni nel registro.

Domande generali

Chi rientra nella definizione legale di intermediazione assicurativa?

La domanda è rilevante ai fini pratici:

  • Da questa dipendono i futuri obblighi di formazione e perfezionamento previsti per legge.
  • La netta distinzione tra intermediazione vincolata e non vincolata implica il coinvolgimento di un diverso regime di sorveglianza. Non è più possibile operare al contempo come intermediarie o intermediari sia vincolati che non vincolati. Le definizioni non fanno distinzione tra servizio esterno o interno.

 

1. Il testo della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

(Modifica del 18 marzo 2022) 


Art. 40 Definizione secondo la LSA  

1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.

2 Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell’interesse di questi ultimi.

3 Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.

 

2. Il testo dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS)
(Modifica del 2 giugno 2023)

 

Art. 182a Intermediari assicurativi (art. 40 LSA)

1 Sono considerati intermediari assicurativi secondo l’articolo 40 capoverso 1 LSA in particolare le persone che:
a. offrono consulenza agli stipulanti in vista della conclusione di un contratto di assicurazione; o
b. propongono contratti di assicurazione.

2 Sono considerati intermediari assicurativi anche le persone che hanno un interesse economico a offrire o a concludere un contratto di assicurazione attraverso un sito Internet o un altro mezzo elettronico e:
a. sulla scorta di criteri individualizzati mettono a disposizione informazioni in merito a uno o più contratti di assicurazione che uno stipulante può scegliere su questo sito Internet o su questo altro mezzo elettronico; o
b. stilano una classifica di prodotti assicurativi, comprensiva di un confronto tra i prezzi e i prodotti.

3  Non sono considerati intermediari assicurativi le persone che mettono a disposizione soltanto dati o informazioni.

 

Intermediazione assicurativa vincolata versus non vincolata

Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue:

  • Concetto di attribuzione delle sfere d’interesse: chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata.
  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con le persone assicurate e agiscono nel loro interesse.
  • Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati si intendono soprattutto i casi in cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente oppure un agente intrattiene un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione.
  • Continuerà invece a dipendere dalle circostanze del singolo caso quali attività sono qualificate concretamente come «tutte le altre» ai sensi dell’art. 40/1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrano ancora in questa definizione.

 

Sorveglianza

  • La FINMA eserciterà la sorveglianza formale sulle intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati in modo indiretto ed efficace tramite le imprese di assicurazione.
  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA e sono quindi assoggettati alla sorveglianza.
  • La FINMA svilupperà a tal fine un sistema di sorveglianza che disciplinerà anche le modalità di controllo degli obblighi di formazione e formazione continua. Inoltre, potrà esternalizzare al settore i relativi compiti di esecuzione, come la conduzione di esami interaziendali e il controllo della formazione continua.

Qual è la differenza tra intermediazione assicurativa vincolata e non vincolata?

La netta distinzione tra intermediazione vincolata e non vincolata implica il coinvolgimento di un diverso regime di sorveglianza. Non è più possibile operare al contempo come intermediarie e intermediari assicurativi sia vincolati che non vincolati.

Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue:

Concetto di attribuzione delle sfere d’interesse: chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata.

  • Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con le persone assicurate e agiscono nel loro interesse.
  • Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati si intendono soprattutto i casi in cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente o un agente intrattiene un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione.

Continuerà invece a dipendere dalle circostanze del singolo caso quali attività sono qualificate concretamente come «tutte le altre» ai sensi dell’art. 40/1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrano ancora in questa definizione.

Chi è responsabile della sorveglianza sulle intermediarie e gli intermediari assicurativi?

La FINMA esercita la sorveglianza formale sulle intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati in modo indiretto ed efficace tramite le imprese di assicurazione.

Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA e sono quindi assoggettati alla sorveglianza.

Le attività di apprendiste e apprendisti nella formazione professionale sono considerate intermediazione assicurativa?

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la formazione professionale di base («apprendistato») per Impiegato/a di commercio AFC con orientamento assicurazione privata o assicurazione malattie e sociale comprende, tra l’altro, anche lavori pratici nell’ambito dei colloqui informativi e di consulenza con la clientela, inclusa la presentazione di proposte di soluzioni.

  • Queste attività possono essere considerate come «intermediazione assicurativa» (offerta e stipulazione di contratti d’assicurazione secondo l’art. 43 LSA; art. 182a OS). L’apprendista dovrebbe pertanto disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la sua attività (cfr. art. 42 LSA).
  • Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo, ai sensi del Codice delle obbligazioni, di provvedere affinché l’apprendistato si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie (art. 345a CO).
  • Nei casi ordinari si può quindi presumere che si applichi l’esempio del «principio dell’istruttore di guida», spesso utilizzato nel processo legislativo: l’apprendista è sotto la supervisione di una o un professionista in possesso delle necessarie autorizzazioni che si assume la responsabilità dell’offerta e della stipulazione del contratto d’assicurazione.


Raccomandazione

  • L’apprendista deve identificarsi correttamente nei confronti della clientela («in tirocinio»). L’assistenza effettiva e diligente delle apprendiste e degli apprendisti durante tali lavori pratici deve essere assolutamente garantita. La persona responsabile deve garantire la qualità della consulenza e il controllo. È esclusa la possibilità che l’apprendista offra consulenza e stipuli contratti sotto la propria responsabilità esclusiva.
  • Considerazioni analoghe valgono per altri programmi di formazione che non mirano principalmente alla formazione nell’intermediazione assicurativa (ad es. Young Insurance Professional AFA, programmi introduttivi per le scuole medie superiori, praticantati).

Le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi nel profilo «Non vita» possono contattare autonomamente i clienti?

Per quanto riguarda la formazione pratica, le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi nel profilo «Non vita» possono prendere autonomamente contatti con la clientela, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni per la protezione delle persone assicurate. Queste sono regolate dagli articoli 25-27 degli standard minimi.

L'AFA ha una funzione di monitoraggio dell'implementazione e nel rispetto degli elementi di sistema stabiliti negli standard minimi. Ad esempio, la formazione e i controlli tecnici interni delle aziende devono essere certificati e ricertificati dopo 6 anni.

L'AFA ha ora definito la procedura per la certificazione delle aziende. Tutti i dettagli su questo argomento sono disponibili nella nostra scheda informativa.

Le aziende possono presentare una domanda con i documenti necessari con effetto immediato.

Dal 1° gennaio 2026 l’iscrizione nel registro di settore e nel registro della FINMA con lo status «in formazione» è possibile.

Registro FINMA, registro di settore, banca dati degli esami: quali sono le differenze?

Panoramica delle differenze:

 

Registro FINMA
Per poter operare in modo indipendente, è necessario registrarsi come intermediario assicurativo o intermediaria assicurativa nel registro pubblico della FINMA. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della FINMA.

 

Registro di settore
Nel registro di settore sono elencati essenzialmente tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi vincolati che dispongono delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere l'attività nel profilo corrispondente.

A differenza del registro FINMA, il registro di settore non fornisce informazioni sul soddisfacimento di ulteriori requisiti personali nell'attività di intermediazione assicurativa.

 

Banca dati degli esami in myAFA
Tutti i dati rilevanti sulle intermediarie e sugli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati che riguardano gli standard minimi (art. 190a cpv. 1 OS) sono raccolti nella banca dati centrale degli esami.

Questa costituisce la base per l'attuazione degli standard minimi.

Il registro FINMA e il registro di settore vi hanno accesso.

La banca dati degli esami serve anche a gestire l'obbligo di ricertificazione, che riguarda le intermediarie e gli intermediari assicurativi sia vincolati che non vincolati.

Esami

Come mi preparo agli esami?

La preparazione dell’esame può essere fornita dalle imprese, da enti di formazione privati oppure svolta dalla persona singola. I contenuti didattici e d’esame sono consultabili nel rispettivo profilo di qualificazione.

Come mi iscrivo agli esami?

Con il nuovo modello, le parti d'esame scritte (Competenze e conoscenze generali, Assicurazione malattia complementare, Non vita) si svolgono online, in modo continuativo e indipendentemente dal tempo e dal luogo, con proctoring. La parte d'esame orale (profilo Vita) si svolge più volte al mese in diversi giorni presso il centro d'esame di Berna.

Le parti d'esame possono essere prenotate e sostenute su myAFA.

Per la prenotazione e il pagamento del percorso di apprendimento digitale o di una parte dell’esame sono disponibili diverse modalità di pagamento elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle FAQ.

Scheda informativa parti esami

Come vengono comunicati i risultati degli esami?

I candidati e le candidate ricevono i risultati dell'esame entro 7 giorni dopo la data di presentazione. A tal fine, verrà inviata automaticamente un'e-mail con la notifica che i risultati sono disponibili nel proprio account personale sulla piattaforma myAFA, nella sezione «NaviCompetenze».

Oltre all’esito dell’esame «superato» o «non superato», vengono comunicati anche i punti percentuali raggiunti (nota: per superare l'esame è necessario raggiungere il 60%).

Dove posso scaricare il certificato?

Cliccando sulla barra di navigazione «Profili di abilitazione» presente nel menu principale «NaviCompetenze» nel proprio account myAFA sarà possibile scaricare il certificato in formato PDF.

Questo è possibile per i profili Assicurazione complementare malattie, Vita, Non vita e Tutti i rami (una volta completate tutte le parti degli esami).  Per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico settore automobilistico o settore delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali è invece possibile scaricare una conferma d'esame in formato PDF.

Nota importante: per la parte d'esame «Capacità e conoscenze generali» non viene rilasciato alcun certificato. Questa parte d’esame costituisce un requisito di ammissione alle altre parti d’esame. Da sola non è sufficiente per ottenere l’abilitazione.

Sono disponibili serie zero (modelli di esame)?

Per ogni esame o parte d’esame viene fornita una serie zero (modello di esame) che viene pubblicata sul sito myAFA - il percorso di apprendimento digitale. Per accedere alla serie zero (modello di esame) è necessario una registrazione sulla piattaforma myAFA.

Istruzioni per il download della serie zero (modello di esame)

È possibile consultare la prova in caso di mancato superamento di una parte dell’esame?

Il punto 3.9 del regolamento d’esame relativo agli standard minimi per la formazione e la formazione continua degli intermediari assicurativi ai sensi dell’art. 43 LSA disciplina il diritto di consultazione.

 

Si prega di tenere conto di quanto segue:

  • La consultazione è possibile esclusivamente previo appuntamento in loco a Berna.

  • La consultazione avviene esclusivamente sotto sorveglianza.

  • Non è consentito effettuare copie o fotografie dell’esame.

  • I telefoni cellulari altri dispositivi elettronici devono essere consegnati durante la consultazione.

  • Per la consultazione è prevista una tassa di CHF 50, da versare anticipatamente tramite bonifico bancario.

  • Qualora si desideri avvalersi di questo diritto, è necessario contattare via e-mail all’indirizzo vermittler(at)vbv-afa.ch per concordare un appuntamento per la consultazione a Berna.

Esame di ricertificazione

Che cos'è l'esame di ricertificazione?

Ogni due anni, le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati dimostrano, mediante un esame di ricertificazione, che le capacità e le conoscenze di cui sono in possesso soddisfano i requisiti attuali per lo svolgimento della loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Quali sono le basi giuridiche applicabili all'esame di ricertificazione?

Nel capitolo 4 degli standard minimi sono definiti i seguenti punti: 

  • Art. 28 Scopo dell’esame
  • Art. 29 Frequenza e svolgimento
  • Art. 30 Requisiti e oggetto d’esame
  • Art. 31 Certificato
  • Art. 32 Ripetizione/inosservanza  


Fonte: Standard minimi per la formazione e formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi conformemente all’art. 43 LSA

Che cosa è oggetto d’esame e quali sono i requisiti?

Oggetto d’esame

Cosa è oggetto d’esame è definito nel regolamento d’esame e negli standard minimi.

Requisiti
Ai sensi dell’art. 30 degli standard minimi, i requisiti e l’oggetto delle prove della formazione continua sono il mantenimento e l’aggiornamento delle capacità e delle conoscenze necessarie per l’attività di intermediazione. In primo piano ci sono:

  • i cambiamenti delle regolamentazioni da parte del legislatore e della FINMA;
  • i cambiamenti delle basi giuridiche e delle ordinanze che riguardano i rispettivi rami assicurativi;
  • le innovazioni nel mercato, nei prodotti o nei canali di vendita.

Fonte: Standard minimi per la formazione e formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi conformemente all’art. 43 LSA

Com'è strutturato l’esame di ricertificazione?

I contenuti dell’esame sono definiti all’art. 30 degli standard minimi:

  • Forma di esame: esame scritto, online, con proctoring. La parte d’esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall’ora (*). La candidata o il candidato vengono monitorati da un sistema di proctoring per l’intera durata dell’esame. Dopo aver effettuato il login tramite un link comunicato in precedenza, il sistema esegue innanzitutto l’autenticazione della candidata o del candidato. Dopodiché l’esame viene attivato per la durata prestabilita.
  • Metodo d’esame: domande di conoscenza e comprensione
  • Durata dell’esame: 30 minuti
  • Mezzi ausiliari: non sono ammessi mezzi ausiliari 


(*) Una persona monitora la candidata o il candidato con videocamera e audio. L’esame può essere svolto in qualsiasi momento (24/7).

Fonte: Regolamento d’esame sugli standard minimi, punto 7.1

Come mi preparo all'esame di ricertificazione?

  • Trasferendo i dati nella piattaforma d’esame in myAFA, tutti avranno accesso a un ampio percorso di apprendimento digitale.
  • A partire da febbraio 2026 saranno messi a disposizione ulteriori documenti e informazioni in formato digitale. Ciò consentirà di prepararsi in modo mirato e approfondito all’esame di ricertificazione con sufficiente anticipo.
  • Nell’ambito del trasferimento (data di riferimento 31.12.2025), tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi riceveranno una volta sola un accesso gratuito completo al percorso di apprendimento digitale.

Chi deve sostenere un esame di ricertificazione?

Tutte le persone che esercitano un'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 40 LSA e che hanno già dimostrato di possedere le competenze e le conoscenze richieste a livello di formazione, ovvero le persone che dispongono già di almeno un profilo di abilitazione.

L'esame di ricertificazione va sostenuto solo una volta?

No, gli inviti a sostenere gli esami di ricertificazione vengono inviati ogni due anni, fintanto che una persona esercita l'attività di intermediaria o intermediario assicurativo vincolato o non vincolato ai sensi dell'art. 40 LSA. 

Che cosa accade se non si sostiene l'esame di ricertificazione?

Ai sensi dell'art. 190a cpv. 3 OS, l'organizzazione di settore (VBV/AFA) è tenuta a segnalare alla FINMA il mancato o il cessato adempimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LSA. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la persona sia iscritta nel registro di settore o nel registro FINMA come intermediaria o intermediario assicurativo vincolato o non vincolato.

La data di ricertificazione può essere rinviata (ad esempio a causa di un'assenza prolungata)?

No, il termine stabilito non può essere prorogato. 

Qualora l'esame di ricertificazione non venga sostenuto entro il periodo di ricertificazione previsto, l'organizzazione di settore (VBV/AFA) è tenuta a informare la FINMA. Una volta superato l'esame, verrà inviata una nuova comunicazione alla FINMA, con cui si segnala che la persona in questione soddisfa nuovamente i requisiti per l'esercizio della professione di intermediaria o intermediario assicurativo (vincolato o non vincolato).

Convocazione all'esame

Come avviene la convocazione all’esame di ricertificazione?

  • La convocazione all’esame di ricertificazione avviene in automatico da parte dell’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione AFA.
  • La comunicazione viene trasmessa tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica registrato nell’account personale.
  • Importante: la titolare o il titolare dell’account è responsabile dell’aggiornamento dei dati personali e dell’indirizzo e-mail memorizzato.

Quando ha luogo la prima convocazione all’esame?

  • La convocazione all’esame di ricertificazione sarà inviata per la prima volta a febbraio 2026.
  • L’esame online sarà disponibile a partire da marzo 2026.
  • La convocazione avverrà in modo scaglionato.
  • L’attestazione avverrà sulla base dei profili di abilitazione esistenti al momento della convocazione di ricertificazione (ad es. Vita) o delle loro combinazioni (ad es. Non-vita e Assicurazione complementare malattie).
  • Nell’ambito del trasferimento (data di riferimento 31.12.2025), tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi riceveranno una volta sola un accesso gratuito completo al percorso di apprendimento digitale.
  • Sarà inoltre messo a disposizione un Circle di preparazione all’esame (presumibilmente a partire da febbraio 2026).

Come sono regolamentate l’organizzazione e le scadenze per la prova di ricertificazione?

Categoria 1: è stato superato con successo l'esame di abilitazione per intermediario/a assicurativo/a AFA nel 2025?

In tal caso, l'attestato di ricertificazione deve essere presentato per la prima volta 3 anni dopo il superamento dell'esame di abilitazione.

Esempio: l'esame di abilitazione nel profilo «Assicurazione complementare malattia» è stato superato con successo il 14 agosto 2025. La prova di ricertificazione deve essere presentata entro e non oltre il 14 agosto 2028. La convocazione viene effettuata automaticamente dal sistema (myAFA) 12 mesi prima della scadenza del termine.

______________________________________________________________________________________________

Categoria 2: la prova iniziale è stata presentata tramite l'obbligo di formazione continua Cicero (A.2.5 Disposizione transitoria nell'allegato 2 degli standard minimi)? 

La prova di ricertificazione deve essere fornita entro il 31 dicembre 2027. La convocazione viene effettuata automaticamente dal sistema (myAFA) 12 mesi prima della scadenza del termine.

______________________________________________________________________________________________

Categoria 3: non rientra né nella prima né nella seconda categoria?

La prova di ricertificazione deve essere fornita entro il 22 agosto 2026.

Dove è indicata la data di scadenza dell’esame di ricertificazione?

Come deve essere interpretata la data indicata?

  • Nel proprio account personale myAFA, nella sezione «NaviCompetenze» sotto la scheda «Profili di abilitazione» è possibile consultare la data di scadenza dell’abilitazione.
  • La data indicata mostra il momento in cui l’abilitazione scade, qualora non venga presentata alcuna prova di ricertificazione.
  • La convocazione all’esame di ricertificazione viene inviata automaticamente dal sistema 12 mesi prima della data di scadenza.
  • Le candidate e i candidati dispongono pertanto di un anno (12 mesi) per prepararsi all’esame di ricertificazione e sostenerlo.
  • La data dell’esame può essere scelta individualmente all’interno di questo periodo di 12 mesi.
  • L’esame si svolge in forma scritta, online, con sorveglianza (proctoring).

 

Esempio illustrativo

Nell’esempio riportato, il promemoria viene inviato il 31 dicembre 2026, mentre il termine ultimo per sostenere l’esame di ricertificazione è fissato al 31 dicembre 2027.

Se entro tale data non viene fornita alcuna prova di ricertificazione, l’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA da parte dell’intermediaria assicurativa o dell'intermediario assicurativo non si considera adempiuto (art. 31 cpv. 2 standard minimi).

Ai sensi dell’art. 190a cpv. 3 OS, l’AFA è tenuta a informare la FINMA non appena l’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA non risulta più soddisfatto dall’intermediaria o dall’intermediario assicurativo (art. 31 cpv. 3 standard minimi).

Tassa annuale

Perché viene applicata una tassa annuale?

L’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione AFA riscuote una quota annuale per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier nella banca dati degli esami.

Chi deve pagare questa tassa?

Le intermediarie e gli intermediari assicurativi figurano nella banca dati degli esami in myAFA e sono soggetti agli obblighi di formazione e formazione continua ai sensi dell’art. 43 LSA. Per adempiere tale obbligo di formazione continua occorre versare una tassa annuale. Questa regola si applica alle intermediarie e agli intermediari sia vincolati che non vincolati, indipendentemente dal profilo di abilitazione registrato.

Devo pagare la tassa annuale anche se andrò presto in pensione?

Finché intendete esercitare un’attività come intermediaria assicurativa o intermediario assicurativo ai sensi dell’art. 40 LSA, siete tenuti a versare la tassa annuale e a sostenere gli esami di ricertificazione entro i termini previsti.

Su quali basi (giuridiche) viene riscossa questa tassa?

Regolamento delle tasse d’esame: (Standard minimi per intermediari assicurativi – Nuova LSA → capitolo «Costi» → titolo «Regolamento delle tasse d’esame»); art. 190a cpv. 1 OS; art. 42 Standard minimi.

Perché una tassa annuale?

L’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA), in qualità di organizzazione di categoria competente, riscuote questa tassa annuale per la convocazione e lo svolgimento degli esami di ricertificazione nonché per la gestione delle relative banche dati, a cui hanno accesso il registro della FINMA e il registro di settore. La ripetizione degli esami è inclusa nella tassa. 

La tassa viene riscossa annualmente (a prescindere dallo svolgimento effettivo dell’esame di ricertificazione nell’anno in questione). 

A quanto ammonta la tassa?

  • La tassa annuale per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier nella banca dati degli esami ammonta a CHF 100.–.
  • La tassa non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Quali sono i termini di pagamento?

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla ricezione dell’e-mail.

Nota bene: 
Il pagamento della tassa è un presupposto indispensabile per partecipare all’esame di ricertificazione e, di conseguenza, per mantenere l’iscrizione nei registri.

Se desiderate sostenere l’esame di ricertificazione prima del 30 aprile 2026, tenete presente che la tassa dovrà essere già saldata prima della data dell’esame.

Quando è esigibile la tassa?

  • Il pagamento della tassa è previsto per la prima volta nella primavera del 2026.
  • Per i membri Cicero che alla data di riferimento del 31 dicembre 2025 dispongono di un conto Cicero attivo, la tassa per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier verrà addebitata per la prima volta un anno (12 mesi) dopo il pagamento effettivo della tassa annuale Cicero.

 

Come avviene il pagamento della tassa e l’esame di ricertificazione può essere ripetuto?

  • Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite pagamento elettronico. È possibile scegliere tra carta di credito/debito, TWINT o fattura Cembra. Non sono disponibili altri metodi di pagamento.
  • Se necessario, l’esame può essere ripetuto. In questo caso non si applicano nuove tasse d’esame, diversamente da quanto avviene per gli esami di abilitazione.
  • Importante: il pagamento della tassa è un prerequisito per la partecipazione all’esame di ricertificazione e quindi per la permanenza nei registri.

Ricevo una conferma di pagamento?

Una volta effettuato il pagamento della tassa, riceverete tramite e-mail i seguenti documenti:
– un’e-mail con la conferma della contabilizzazione;
– la ricevuta della fattura in PDF (entro 24 ore). All’occorrenza questo documento può essere presentato al proprio datore di lavoro ai fini contabili;
– in caso di pagamento tramite CembraPay, la fattura viene emessa da CembraPay. Se il pagamento viene effettuato tramite TWINT, carta EC o carta di credito, la relativa conferma di pagamento va richiesta al rispettivo fornitore del servizio di pagamento oppure scaricata dal portale del rispettivo fornitore.
 

Quali disposizioni si applicano ai precedenti membri Cicero

Per i membri Cicero che alla data di riferimento 31 dicembre 2025 disponevano di un conto Cicero attivo, la tassa per l’esame di ricertificazione e per la gestione del dossier nella banca dati degli esami viene riscossa per la prima volta 12 mesi dopo il pagamento dell’ultima quota annuale Cicero.

Esempio a titolo di spiegazione:
Una persona con un conto Cicero attivo al 31 dicembre 2025 ha pagato la quota annuale Cicero per l’ultima volta il 31 luglio 2025. La nuova tassa per l’esame di ricertificazione e per la gestione del dossier sarà pertanto esigibile per la prima volta il 31 luglio 2026.
 

Se nel vostro caso i dati non sono stati ripresi correttamente, vi preghiamo di contattarci tramite e-mail all’indirizzo vermittler(at)vbv-afa.ch indicando il numero di fattura.
 

Perché ho ricevuto la richiesta di pagamento in una lingua errata?

La lingua utilizzata corrisponde a quella selezionata al momento della creazione del vostro account myAFA. Se desiderate modificare la lingua, vi preghiamo di inviare un’e-mail a vermittler(at)vbv-afa.ch

La richiesta di pagamento non può essere inviata una seconda volta. Di conseguenza, vi invitiamo a effettuare il pagamento utilizzando la documentazione già ricevuta. L’importo della tassa annuale è di CHF 100.– in tutte le lingue.

Database esami myAFA

Cos’è la banca dati degli esami myAFA?

  • In futuro, tutti i dati rilevanti delle intermediarie e degli intermediari assicurativi che riguardano gli standard minimi (art. 190a cpv. 1 OS) saranno raccolti nella banca dati centrale degli esami (nell’ambiente di apprendimento e di esame myAFA).
  • Questa costituisce la base per l’attuazione degli standard minimi.
  • Vi accedono il registro FINMA e il registro di settore; anche la ricertificazione viene gestita in questo modo. 

Quali particolarità si applicano alle intermediarie e agli intermediari assicurativi vincolati?

  • Ai fini della consultazione elettronica da parte di terzi (ad es. le e i contraenti dell’assicurazione), i dati vengono resi pubblici nel registro di settore.
  • Ciò avviene in conformità all’art. 39 degli standard minimi.

Quali dati delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati sono pubblici?

Ai fini della consultazione elettronica delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati da parte di terzi (ad es. le e i contraenti dell’assicurazione), sono resi pubblici i seguenti dati del registro di settore (art. 39 degli standard minimi):

  • cognome, nome;
  • status «intermediaria assicurativa vincolata o intermediario assicurativo vincolato»;
  • status «in formazione» (se pertinente);
  • tipo di abilitazione attuale (profili «Tutti i rami», «Vita», «Non vita», «Assicurazione complementare malattie» oppure intermediazione con mandato di prodotto specifico);
  • datore di lavoro attuale.

Come vengono ripresi i dati da Cicero e/o dal registro della FINMA?

  • I dati provenienti da Cicero e/o dal registro della FINMA sono stati trasferiti nella nuova banca dati degli esami in myAFA.
  • Ogni persona registrata riceve un account personale con un numero di identificazione (personale) unico e valido in maniera univoca (la cosiddetta ID AFA).

Quali sono le disposizioni relative alla garanzia dei diritti acquisiti secondo gli standard minimi?

Con il trasferimento dei dati nella banca dati degli esami, la precedente abilitazione (profili e combinazioni di profili Assicurazione complementare malattie, Vita, Non vita o Tutti i rami) rimane valida anche dopo il 1° gennaio 2026, per cui non sarà necessario svolgere un nuovo esame di abilitazione (Garanzia dei diritti acquisiti secondo A.2.3 Standard minimi). 

Account myAFA

Che cos’è l’account myAFA?

  • Ogni persona deve disporre di un account personale in myAFA con un numero di identificazione univoco e assegnato automaticamente una volta sola dal sistema (ID AFA).
  • Vi accedono il registro FINMA e il registro di settore.
  • Anche la ricertificazione viene gestita tramite la nuova ID AFA.

A che cosa serve il numero di identificazione AFA (ID AFA) e cosa indica?

A cosa serve l’ID AFA e cosa indica il nuovo numero di identificazione?

  • All’apertura di un account in myAFA, ogni persona riceve un'ID AFA, che può essere visualizzato nel profilo personale («Informazioni personali») nell’account myAFA.
  • L'ID AFA viene assegnata automaticamente dal sistema una sola volta.
  • Il numero di identificazione personale non può essere trasferito.
  • Resta invariato per tutta la vita. Una persona non può disporre di una seconda ID AFA. A tal proposito, viene effettuato di volta in volta un controllo dei doppioni.
  • Vi accedono il registro FINMA e il registro di settore (ai fini dell’attuazione pratica dell’art. 190a cpv. 1 OS).
  • La convocazione all’esame di ricertificazione viene gestita in questo modo.   

Che cosa succede al numero di membro Cicero?

Cosa succede all’attuale numero di membro Cicero?

  • Il numero di membro Cicero verrà completamente sostituito dalla nuova ID AFA.
  • Nel corso del primo trimestre del 2026 non sarà più possibile generare richieste tramite i vecchi numeri di membro Cicero.
  • Il sito web di Cicero verrà disattivato a partire dall'11 dicembre 2025.
  • Il sigillo di qualità Cicero non è più attivo.

Istruzioni account myAFA

Cosa devo fare se ho già un account myAFA?

  • Se disponete già di un account myAFA, vi preghiamo di non crearne un altro.
  • Ogni persona può avere un solo account.
  • Il vostro account personale myAFA è collegato all'ID AFA (numero di identificazione)
  • Il numero di identificazione (ID AFA) è unico, personale e non trasferibile.


Importante:
vi invitiamo a verificare regolarmente i dati presenti nel vostro account e a mantenerli sempre aggiornati. La correttezza dei dati personali in myAFA è fondamentale ai fini dell’abilitazione professionale.

Prestate particolare attenzione a:

  • scrittura corretta del vostro nome e cognome (maiuscole e minuscole);
  • indicazione completa del vostro nome e cognome;
  • correttezza della vostra data di nascita.

La verificabilità di questi dati è indispensabile per la corretta emissione dei certificati e per la verifica preliminare all’inizio di un esame con proctoring.

 

Come posso creare un account myAFA?

  1. Accedete al sito web myAFA, selezionate la lingua desiderata e seguite le istruzioni.
    Importante: in futuro tutte le attività didattiche e d'esame saranno svolte nella lingua selezionata.
     
  2. Create il vostro account su myAFA utilizzando l’indirizzo e-mail al quale sono state inviate le informazioni tramite newsletter o lettera postale che riceverete nelle due prossime settimane.
    Importante: se non avete più accesso a tale indirizzo e-mail, create un nuovo account utilizzando tassativamente il vostro indirizzo e-mail privato. Per garantire che il confronto con i dati importati avvenga correttamente, è essenziale che nome, cognome e data di nascita vengano inseriti con precisione durante la registrazione. Vi preghiamo di prestare particolare attenzione a questo passaggio. Nota bene: se utilizzate un indirizzo e-mail diverso o inserite dati personali errati (nome, cognome, data di nascita), i profili di abilitazione importati non saranno disponibili nel nuovo account.
     
  3. Completate il processo di registrazione seguendo le istruzioni. Successivamente potrete accedere utilizzando i dati inseriti.

Jürg Zellweger, Direttore dell’AFA, spiega chiaramente come l’esame di abilitazione protegge la clientela e garantisce l’esercizio professionale dell’attività.