Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’intermediazione assicurativa. Vertono in particolare sulle basi giuridiche, la differenza tra intermediazione vincolata e non vincolata come pure su questioni pratiche relative a formazione, esami e iscrizioni nel registro.
La domanda è rilevante ai fini pratici:
Art. 40 Definizione secondo la LSA
1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.
2 Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell’interesse di questi ultimi.
3 Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.
Art. 182a Intermediari assicurativi (art. 40 LSA)
1 Sono considerati intermediari assicurativi secondo l’articolo 40 capoverso 1 LSA in particolare le persone che:
a. offrono consulenza agli stipulanti in vista della conclusione di un contratto di assicurazione; o
b. propongono contratti di assicurazione.
2 Sono considerati intermediari assicurativi anche le persone che hanno un interesse economico a offrire o a concludere un contratto di assicurazione attraverso un sito Internet o un altro mezzo elettronico e:
a. sulla scorta di criteri individualizzati mettono a disposizione informazioni in merito a uno o più contratti di assicurazione che uno stipulante può scegliere su questo sito Internet o su questo altro mezzo elettronico; o
b. stilano una classifica di prodotti assicurativi, comprensiva di un confronto tra i prezzi e i prodotti.
3 Non sono considerati intermediari assicurativi le persone che mettono a disposizione soltanto dati o informazioni.
Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue:
La netta distinzione tra intermediazione vincolata e non vincolata implica il coinvolgimento di un diverso regime di sorveglianza. Non è più possibile operare al contempo come intermediarie e intermediari assicurativi sia vincolati che non vincolati.
Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue:
Concetto di attribuzione delle sfere d’interesse: chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata.
Continuerà invece a dipendere dalle circostanze del singolo caso quali attività sono qualificate concretamente come «tutte le altre» ai sensi dell’art. 40/1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrano ancora in questa definizione.
La FINMA esercita la sorveglianza formale sulle intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati in modo indiretto ed efficace tramite le imprese di assicurazione.
Le intermediarie e gli intermediari assicurativi non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA e sono quindi assoggettati alla sorveglianza.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la formazione professionale di base («apprendistato») per Impiegato/a di commercio AFC con orientamento assicurazione privata o assicurazione malattie e sociale comprende, tra l’altro, anche lavori pratici nell’ambito dei colloqui informativi e di consulenza con la clientela, inclusa la presentazione di proposte di soluzioni.
Per quanto riguarda la formazione pratica, le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi nel profilo «Non vita» possono prendere autonomamente contatti con la clientela, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni per la protezione delle persone assicurate. Queste sono regolate dagli articoli 25-27 degli standard minimi.
L'AFA ha una funzione di monitoraggio dell'implementazione e nel rispetto degli elementi di sistema stabiliti negli standard minimi. Ad esempio, la formazione e i controlli tecnici interni delle aziende devono essere certificati e ricertificati dopo 6 anni.
L'AFA ha ora definito la procedura per la certificazione delle aziende. Tutti i dettagli su questo argomento sono disponibili nella nostra scheda informativa.
Le aziende possono presentare una domanda con i documenti necessari con effetto immediato.
Dal 1° gennaio 2026 l’iscrizione nel registro di settore e nel registro della FINMA con lo status «in formazione» è possibile.
Registro FINMA
Per poter operare in modo indipendente, è necessario registrarsi come intermediario assicurativo o intermediaria assicurativa nel registro pubblico della FINMA. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della FINMA.
Registro di settore
Nel registro di settore sono elencati essenzialmente tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi vincolati che dispongono delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere l'attività nel profilo corrispondente.
A differenza del registro FINMA, il registro di settore non fornisce informazioni sul soddisfacimento di ulteriori requisiti personali nell'attività di intermediazione assicurativa.
Banca dati degli esami in myAFA
Tutti i dati rilevanti sulle intermediarie e sugli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati che riguardano gli standard minimi (art. 190a cpv. 1 OS) sono raccolti nella banca dati centrale degli esami.
Questa costituisce la base per l'attuazione degli standard minimi.
Il registro FINMA e il registro di settore vi hanno accesso.
La banca dati degli esami serve anche a gestire l'obbligo di ricertificazione, che riguarda le intermediarie e gli intermediari assicurativi sia vincolati che non vincolati.
La preparazione dell’esame può essere fornita dalle imprese, da enti di formazione privati oppure svolta dalla persona singola. I contenuti didattici e d’esame sono consultabili nel rispettivo profilo di qualificazione.
Con il nuovo modello, le parti d'esame scritte (Competenze e conoscenze generali, Assicurazione malattia complementare, Non vita) si svolgono online, in modo continuativo e indipendentemente dal tempo e dal luogo, con proctoring. La parte d'esame orale (profilo Vita) si svolge più volte al mese in diversi giorni presso il centro d'esame di Berna.
Le parti d'esame possono essere prenotate e sostenute su myAFA.
Per la prenotazione e il pagamento del percorso di apprendimento digitale o di una parte dell’esame sono disponibili diverse modalità di pagamento elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle FAQ.
I candidati e le candidate ricevono i risultati dell'esame entro 7 giorni dopo la data di presentazione. A tal fine, verrà inviata automaticamente un'e-mail con la notifica che i risultati sono disponibili nel proprio account personale sulla piattaforma myAFA, nella sezione «NaviCompetenze».
Oltre all’esito dell’esame «superato» o «non superato», vengono comunicati anche i punti percentuali raggiunti (nota: per superare l'esame è necessario raggiungere il 60%).
Cliccando sulla barra di navigazione «Profili di abilitazione» presente nel menu principale «NaviCompetenze» nel proprio account myAFA sarà possibile scaricare il certificato in formato PDF.
Questo è possibile per i profili Assicurazione complementare malattie, Vita, Non vita e Tutti i rami (una volta completate tutte le parti degli esami). Per l’intermediazione con mandato di prodotto specifico settore automobilistico o settore delle assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali è invece possibile scaricare una conferma d'esame in formato PDF.
Nota importante: per la parte d'esame «Capacità e conoscenze generali» non viene rilasciato alcun certificato. Questa parte d’esame costituisce un requisito di ammissione alle altre parti d’esame. Da sola non è sufficiente per ottenere l’abilitazione.
Per ogni esame o parte d’esame viene fornita una serie zero (modello di esame) che viene pubblicata sul sito myAFA - il percorso di apprendimento digitale. Per accedere alla serie zero (modello di esame) è necessario una registrazione sulla piattaforma myAFA.
Istruzioni per il download della serie zero (modello di esame)
Il punto 3.9 del regolamento d’esame relativo agli standard minimi per la formazione e la formazione continua degli intermediari assicurativi ai sensi dell’art. 43 LSA disciplina il diritto di consultazione.
Si prega di tenere conto di quanto segue:
La consultazione è possibile esclusivamente previo appuntamento in loco a Berna.
La consultazione avviene esclusivamente sotto sorveglianza.
Non è consentito effettuare copie o fotografie dell’esame.
I telefoni cellulari altri dispositivi elettronici devono essere consegnati durante la consultazione.
Per la consultazione è prevista una tassa di CHF 50, da versare anticipatamente tramite bonifico bancario.
Qualora si desideri avvalersi di questo diritto, è necessario contattare via e-mail all’indirizzo vermittler(at)vbv-afa.ch per concordare un appuntamento per la consultazione a Berna.
Ogni due anni, le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati dimostrano, mediante un esame di ricertificazione, che le capacità e le conoscenze di cui sono in possesso soddisfano i requisiti attuali per lo svolgimento della loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.
Nel capitolo 4 degli standard minimi sono definiti i seguenti punti:
Fonte: Standard minimi per la formazione e formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi conformemente all’art. 43 LSA
Oggetto d’esame
Cosa è oggetto d’esame è definito nel regolamento d’esame e negli standard minimi.
Requisiti
Ai sensi dell’art. 30 degli standard minimi, i requisiti e l’oggetto delle prove della formazione continua sono il mantenimento e l’aggiornamento delle capacità e delle conoscenze necessarie per l’attività di intermediazione. In primo piano ci sono:
Fonte: Standard minimi per la formazione e formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi conformemente all’art. 43 LSA
I contenuti dell’esame sono definiti all’art. 30 degli standard minimi:
(*) Una persona monitora la candidata o il candidato con videocamera e audio. L’esame può essere svolto in qualsiasi momento (24/7).
Tutte le persone che esercitano un'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 40 LSA e che hanno già dimostrato di possedere le competenze e le conoscenze richieste a livello di formazione, ovvero le persone che dispongono già di almeno un profilo di abilitazione.
No, gli inviti a sostenere gli esami di ricertificazione vengono inviati ogni due anni, fintanto che una persona esercita l'attività di intermediaria o intermediario assicurativo vincolato o non vincolato ai sensi dell'art. 40 LSA.
Ai sensi dell'art. 190a cpv. 3 OS, l'organizzazione di settore (VBV/AFA) è tenuta a segnalare alla FINMA il mancato o il cessato adempimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LSA. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la persona sia iscritta nel registro di settore o nel registro FINMA come intermediaria o intermediario assicurativo vincolato o non vincolato.
No, il termine stabilito non può essere prorogato.
Qualora l'esame di ricertificazione non venga sostenuto entro il periodo di ricertificazione previsto, l'organizzazione di settore (VBV/AFA) è tenuta a informare la FINMA. Una volta superato l'esame, verrà inviata una nuova comunicazione alla FINMA, con cui si segnala che la persona in questione soddisfa nuovamente i requisiti per l'esercizio della professione di intermediaria o intermediario assicurativo (vincolato o non vincolato).
Categoria 1: è stato superato con successo l'esame di abilitazione per intermediario/a assicurativo/a AFA nel 2025?
In tal caso, l'attestato di ricertificazione deve essere presentato per la prima volta 3 anni dopo il superamento dell'esame di abilitazione.
Esempio: l'esame di abilitazione nel profilo «Assicurazione complementare malattia» è stato superato con successo il 14 agosto 2025. La prova di ricertificazione deve essere presentata entro e non oltre il 14 agosto 2028. La convocazione viene effettuata automaticamente dal sistema (myAFA) 12 mesi prima della scadenza del termine.
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Categoria 2: la prova iniziale è stata presentata tramite l'obbligo di formazione continua Cicero (A.2.5 Disposizione transitoria nell'allegato 2 degli standard minimi)?
La prova di ricertificazione deve essere fornita entro il 31 dicembre 2027. La convocazione viene effettuata automaticamente dal sistema (myAFA) 12 mesi prima della scadenza del termine.
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Categoria 3: non rientra né nella prima né nella seconda categoria?
La prova di ricertificazione deve essere fornita entro il 22 agosto 2026.
Nell’esempio riportato, il promemoria viene inviato il 31 dicembre 2026, mentre il termine ultimo per sostenere l’esame di ricertificazione è fissato al 31 dicembre 2027.
Se entro tale data non viene fornita alcuna prova di ricertificazione, l’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA da parte dell’intermediaria assicurativa o dell'intermediario assicurativo non si considera adempiuto (art. 31 cpv. 2 standard minimi).
Ai sensi dell’art. 190a cpv. 3 OS, l’AFA è tenuta a informare la FINMA non appena l’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA non risulta più soddisfatto dall’intermediaria o dall’intermediario assicurativo (art. 31 cpv. 3 standard minimi).
L’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione AFA riscuote una quota annuale per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier nella banca dati degli esami.
Le intermediarie e gli intermediari assicurativi figurano nella banca dati degli esami in myAFA e sono soggetti agli obblighi di formazione e formazione continua ai sensi dell’art. 43 LSA. Per adempiere tale obbligo di formazione continua occorre versare una tassa annuale. Questa regola si applica alle intermediarie e agli intermediari sia vincolati che non vincolati, indipendentemente dal profilo di abilitazione registrato.
Finché intendete esercitare un’attività come intermediaria assicurativa o intermediario assicurativo ai sensi dell’art. 40 LSA, siete tenuti a versare la tassa annuale e a sostenere gli esami di ricertificazione entro i termini previsti.
Regolamento delle tasse d’esame: (Standard minimi per intermediari assicurativi – Nuova LSA → capitolo «Costi» → titolo «Regolamento delle tasse d’esame»); art. 190a cpv. 1 OS; art. 42 Standard minimi.
L’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA), in qualità di organizzazione di categoria competente, riscuote questa tassa annuale per la convocazione e lo svolgimento degli esami di ricertificazione nonché per la gestione delle relative banche dati, a cui hanno accesso il registro della FINMA e il registro di settore. La ripetizione degli esami è inclusa nella tassa.
La tassa viene riscossa annualmente (a prescindere dallo svolgimento effettivo dell’esame di ricertificazione nell’anno in questione).
Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla ricezione dell’e-mail.
Nota bene:
Il pagamento della tassa è un presupposto indispensabile per partecipare all’esame di ricertificazione e, di conseguenza, per mantenere l’iscrizione nei registri.
Se desiderate sostenere l’esame di ricertificazione prima del 30 aprile 2026, tenete presente che la tassa dovrà essere già saldata prima della data dell’esame.
Una volta effettuato il pagamento della tassa, riceverete tramite e-mail i seguenti documenti:
– un’e-mail con la conferma della contabilizzazione;
– la ricevuta della fattura in PDF (entro 24 ore). All’occorrenza questo documento può essere presentato al proprio datore di lavoro ai fini contabili;
– in caso di pagamento tramite CembraPay, la fattura viene emessa da CembraPay. Se il pagamento viene effettuato tramite TWINT, carta EC o carta di credito, la relativa conferma di pagamento va richiesta al rispettivo fornitore del servizio di pagamento oppure scaricata dal portale del rispettivo fornitore.
Per i membri Cicero che alla data di riferimento 31 dicembre 2025 disponevano di un conto Cicero attivo, la tassa per l’esame di ricertificazione e per la gestione del dossier nella banca dati degli esami viene riscossa per la prima volta 12 mesi dopo il pagamento dell’ultima quota annuale Cicero.
Esempio a titolo di spiegazione:
Una persona con un conto Cicero attivo al 31 dicembre 2025 ha pagato la quota annuale Cicero per l’ultima volta il 31 luglio 2025. La nuova tassa per l’esame di ricertificazione e per la gestione del dossier sarà pertanto esigibile per la prima volta il 31 luglio 2026.
Se nel vostro caso i dati non sono stati ripresi correttamente, vi preghiamo di contattarci tramite e-mail all’indirizzo vermittler(at)vbv-afa.ch indicando il numero di fattura.
La lingua utilizzata corrisponde a quella selezionata al momento della creazione del vostro account myAFA. Se desiderate modificare la lingua, vi preghiamo di inviare un’e-mail a vermittler(at)vbv-afa.ch.
La richiesta di pagamento non può essere inviata una seconda volta. Di conseguenza, vi invitiamo a effettuare il pagamento utilizzando la documentazione già ricevuta. L’importo della tassa annuale è di CHF 100.– in tutte le lingue.
Ai fini della consultazione elettronica delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati da parte di terzi (ad es. le e i contraenti dell’assicurazione), sono resi pubblici i seguenti dati del registro di settore (art. 39 degli standard minimi):
Con il trasferimento dei dati nella banca dati degli esami, la precedente abilitazione (profili e combinazioni di profili Assicurazione complementare malattie, Vita, Non vita o Tutti i rami) rimane valida anche dopo il 1° gennaio 2026, per cui non sarà necessario svolgere un nuovo esame di abilitazione (Garanzia dei diritti acquisiti secondo A.2.3 Standard minimi).
Importante:
vi invitiamo a verificare regolarmente i dati presenti nel vostro account e a mantenerli sempre aggiornati. La correttezza dei dati personali in myAFA è fondamentale ai fini dell’abilitazione professionale.
Prestate particolare attenzione a:
La verificabilità di questi dati è indispensabile per la corretta emissione dei certificati e per la verifica preliminare all’inizio di un esame con proctoring.
Jürg Zellweger, Direttore dell’AFA, spiega chiaramente come l’esame di abilitazione protegge la clientela e garantisce l’esercizio professionale dell’attività.