Nelle rubriche seguenti sono presenti informazioni sui seguenti argomenti: 

Esame di ricertificazione

Convocazione all’esame

Tassa annuale

Database degli esami in myAFA

Account personale in myAFA

Istruzioni passo per passo

FAQ

Pagina informativa aggiornata il: 11.2.2026

Le informazioni possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

Esame di ricertificazione

In breve

Ogni due anni, le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati dimostrano, mediante un esame di ricertificazione, che le capacità e le conoscenze di cui sono in possesso soddisfano i requisiti attuali per lo svolgimento della loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Basi normative per l’attestazione delle capacità e delle conoscenze a livello di formazione continua

Nel capitolo 4 degli standard minimi sono definiti i seguenti punti: 

  • Art. 28 Scopo dell’esame
  • Art. 29 Frequenza e svolgimento
  • Art. 30 Requisiti e oggetto d’esame
  • Art. 31 Certificato
  • Art. 32 Ripetizione/inosservanza  


Fonte: Standard minimi per la formazione e formazione continua di intermediarie e intermediari assicurativi conformemente all’art. 43 LSA 

Oggetto d’esame e requisiti

Oggetto d’esame

L’oggetto d’esame è definito nel regolamento d’esame e negli standard minimi.

Requisiti
Ai sensi dell’art. 30 degli standard minimi, i requisiti e l’oggetto delle prove della formazione continua sono il mantenimento e l’aggiornamento delle capacità e delle conoscenze necessarie per l’attività di intermediazione. In primo piano ci sono:

  • i cambiamenti delle regolamentazioni da parte del legislatore e della FINMA;
  • i cambiamenti delle basi giuridiche e delle ordinanze che riguardano i rispettivi rami assicurativi;
  • le innovazioni nel mercato, nei prodotti o nei canali di vendita.

Fonte: Standard minimi per la formazione e formazione continua di intermediarie e interme-diari assicurativi conformemente all’art. 43 LSA  

Strutturazione dell’esame

I contenuti dell’esame sono definiti all’art. 30 degli standard minimi:

  • Forma di esame: esame scritto, online, con proctoring. La parte d’esame può essere svolta indipendentemente dal luogo e dall’ora(*). La candidata/il candidato viene monitorata/o da un sistema di proctoring per l’intera durata dell’esame. Dopo aver effettuato il login tramite un link comunicato in precedenza, il sistema esegue innanzitutto l’autenticazione della candidata/del candidato, conclusa la quale l’esame viene attivato per la durata prestabilita.
  • Metodo d’esame: domande di conoscenza e comprensione
  • Durata dell’esame: 30 minuti 
  • Mezzi ausiliari: non sono ammessi mezzi ausiliari 


(*) una persona monitora la candidata/il candidato con videocamera e audio. L’esame può essere svolto in qualsiasi momento (24/7).

Fonte: Regolamento d’esame sugli standard minimi, punto 7.1

Preparazione all'esame

  • Trasferendo i dati nella piattaforma d’esame in myAFA, tutti avranno accesso a un ampio percorso di apprendimento digitale.
  • A partire da febbraio 2026 saranno messi a disposizione ulteriori documenti e informazioni in formato digitale. Ciò consentirà di prepararsi in modo mirato e approfondito all’esame di ricertificazione con sufficiente anticipo.
  • Nell’ambito del trasferimento (data di riferimento 31.12.2025), tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi riceveranno una tantum un accesso gratuito completo al percorso di apprendimento digitale.

Convocazione all'esame

In breve

  • La convocazione all’esame di ricertificazione avviene in automatico da parte dell’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione AFA.
  • La comunicazione viene trasmessa tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica registrato nell’account personale.
  • Importante: la/il titolare dell’account è responsabile dell’aggiornamento dei dati personali e dell’indirizzo e-mail memorizzato.

Tempistica per la prima convocazione all’esame

  • La convocazione all’esame di ricertificazione sarà inviata per la prima volta a febbraio 2026.
  • L’esame online sarà disponibile a partire da marzo 2026.
  • La convocazione avverrà in modo scaglionato.
  • L’attestazione avverrà sulla base dei profili di autorizzazione esistenti al momento della convocazione di ricertificazione (ad es. Vita) o delle loro combinazioni (ad es. Non-vita e Assicurazione complementare malattie).
  • Nell’ambito del trasferimento (data di riferimento 31.12.2025), tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi riceveranno una tantum un accesso gratuito completo al percorso di apprendimento digitale.
  • Sarà inoltre messo a disposizione un Circle di preparazione all’esame (presumibilmente a partire da febbraio 2026).

Sistematica e scadenze per la certificazione di ricertificazione

Categoria 1: È stato superato con successo l'esame di abilitazione per diventare intermediario assicurativo AFA nel 2025?

In tal caso, l'attestato di ricertificazione deve essere presentato per la prima volta 3 anni dopo il superamento dell'esame di abilitazione.

Esempio: l'esame di abilitazione nel profilo «Assicurazione complementare malattia» è stato superato con successo il 14 agosto 2025. La prova di ricertificazione deve essere presentata entro e non oltre il 14 agosto 2028. La convocazione viene effettuata automaticamente dal sistema (myAFA) 12 mesi prima della scadenza del termine.

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Categoria 2: la prova iniziale è stata presentata tramite l'obbligo di formazione continua Cicero (A.2.5 Disposizione transitoria nell'allegato 2 degli standard minimi)?

La prova di ricertificazione deve essere fornita entro il 31.12.2027. La convocazione viene effettuata automaticamente dal sistema (myAFA) 12 mesi prima della scadenza del termine.

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Categoria 3: Non rientra né nella prima né nella seconda categoria?

La prova di ricertificazione deve essere fornita entro il 22.08.2026.

Dove è possibile consultare la data di scadenza relativa all’esame di ricertificazione?

Come deve essere interpretata la data indicata?

  • Nel proprio account personale myAFA, nella sezione «NaviCompetenze», sotto la scheda «Profili d'ammissione», è possibile consultare la data di scadenza dell’autorizzazione.
  • La data indicata mostra il momento in cui l’autorizzazione scade, qualora non venga presentata alcuna prova di ricertificazione.
  • La convocazione all’esame di ricertificazione viene inviata automaticamente dal sistema 12 mesi prima della data di scadenza.
  • I candidati dispongono pertanto di un anno (12 mesi) per prepararsi all’esame di ricertificazione e sostenerlo.
  • La data dell’esame può essere scelta individualmente all’interno di questo periodo di 12 mesi.
  • L’esame si svolge in forma scritta, online, con sorveglianza (proctoring).

 

Esempio illustrativo

Nell’esempio riportato, il promemoria viene inviato il 31.12.2026, mentre il termine ultimo per sostenere l’esame di ricertificazione è fissato al 31.12.2027.

Se entro tale data non viene fornita alcuna prova di ricertificazione, l’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA da parte dell’intermediaria/o assicurativa/o non si considera adempiuto (art. 31 cpv. 2 standard minimi).

Ai sensi dell’art. 190a cpv. 3 OS, l’AFA è tenuta a informare la FINMA non appena l’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LSA non risulta più soddisfatto dall’intermediaria/o assicurativa/o (art. 31 cpv. 3 standard minimi).
 

Tassa annuale

In breve

L’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione AFA riscuote una quota annuale per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier nella database degli esami.

Tassa

  • La tassa annuale per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier nella database degli esami ammonta a CHF 100.–.
  • La tassa non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Esigibilità

  • Il pagamento della tassa è previsto per la prima volta nella primavera del 2026.
  • Per i membri Cicero che alla data di riferimento del 31.12.2025 dispongono di un conto Cicero attivo, la tassa per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier verrà addebitata per la prima volta un anno (12 mesi) dopo il pagamento effettivo della tassa annuale Cicero.

Esempio illustrativo del sistema:

Una persona con un account Cicero attivo al 31.12.2025 ha pagato l’ultima tassa annuale Cicero il 31 luglio 2025. La nuova tassa per l’esame di ricertificazione e la gestione del dossier sarà quindi dovuta per la prima volta il 31 luglio 2026.

Modalità di pagamento e ripetizione dell’esame

  • Il pagamento avviene esclusivamente tramite e-payment.
  • Se necessario, l’esame può essere ripetuto. In questo caso non si applicano nuove tasse d’esame, diversamente da quanto avviene per gli esami di abilitazione.
  • Importante: il pagamento della quota è un prerequisito per la partecipazione all’esame di ricertificazione e quindi per la permanenza nei registri.

Database degli esami in myAFA

In breve

  • In futuro, tutti i dati rilevanti delle intermediarie e degli intermediari assicurativi che riguardano gli standard minimi (art. 190a cpv. 1 OS) saranno raccolti nella banca dati centrale degli esami (nell’ambiente di apprendimento e di esame myAFA).
  • Questa costituisce la base per l’attuazione degli standard minimi.
  • Vi accedono il registro FINMA e il registro di settore; anche la ricertificazione viene gestita in questo modo. 

Nota per intermediarie e intermediari assicurativi vincolati

  • Ai fini della consultazione elettronica da parte di terzi (ad es. le e i contraenti dell’assicurazione), i dati vengono resi pubblici nel registro di settore.
  • Ciò avviene in conformità all’art. 39 degli standard minimi.

Dati pubblici delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati

Ai fini della consultazione elettronica delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati da parte di terzi (ad es. le e i contraenti dell’assicurazione), sono resi pubblici i seguenti dati del registro di settore (art. 39 degli standard minimi):

  • cognome, nome;
  • status «intermediaria assicurativa vincolata o intermediario assicurativo vincolato»;
  • status «in formazione» (se pertinente);
  • tipo di abilitazione attuale (profili «Tutti i rami», «Vita», «Non vita», «Assicurazione complementare malattie» oppure intermediazione con mandato di prodotto specifico);
  • datore di lavoro attuale.

Dati da Cicero e/o dal registro della FINMA

  • I dati provenienti da Cicero e/o dal registro della FINMA sono stati trasferiti nella nuova database degli esami in myAFA.
  • Ogni persona registrata riceve un account personale con un numero di identificazione (personale) unico e valido in maniera univoca (il cosiddetto VBV-ID). 
     

Garanzia dei diritti acquisiti secondo A.2.3 Standard minimi

Con il trasferimento dei dati nella banca dati degli esami, la precedente abilitazione (profili e combinazioni di profili Assicurazione complementare malattie, Vita, Non vita o Tutti i rami) rimane valida anche dopo il 1° gennaio 2026, per cui non sarà necessario svolgere un nuovo esame di abilitazione (Garanzia dei diritti acquisiti secondo A.2.3 Standard minimi). 

Account personale in myAFA

In breve

  • Ogni persona deve disporre di un account personale in myAFA con un numero di identificazione univoco e assegnato automaticamente una tantum dal sistema (VBV-ID).
  • Vi accedono il registro FINMA e il registro di settore.
  • Anche la ricertificazione viene gestita tramite il nuovo VBV-ID.

Numero di identificazione (VBV-ID)

A cosa serve l’ID AFA e cosa indica il nuovo numero di identificazione?

  • All’apertura di un account in myAFA, ogni persona riceve un VBV-ID, che può essere visualizzato nel profilo personale («Informazioni personali») all’interno dell’account myAFA.
  • La VBV-ID viene assegnato automaticamente dal sistema una sola volta.
  • Il numero di identificazione personale non può essere trasferito.
  • Resta invariato per tutta la vita. Una persona non può disporre di un secondo VBV-ID. A tal proposito, viene effettuato di volta in volta un controllo dei doppioni.
  • Vi accedono il registro FINMA e il registro di settore (ai fini dell’attuazione pratica dell’art. 190a cpv. 1 OS).
  • La convocazione all’esame di ricertificazione viene gestita in questo modo.   

Numero di membro Cicero

Cosa succede con l’attuale numero di membro Cicero?

  • Il numero di membro Cicero verrà completamente sostituito dal nuovo VBV-ID.
  • Nel corso del primo trimestre del 2026 non sarà più possibile generare richieste tramite i vecchi numeri di membro Cicero.
  • Il sito web di Cicero verrà disattivato a partire dal 11.12.2025. 
  • Il sigillo di qualità Cicero non è più attivo.

Istruzioni passo per passo per la creazione di un account myAFA

Possiedo già un account myAFA

  • Se dispone già di un account myAFA, La preghiamo di non crearne un altro.
  • Ogni persona può avere un solo account.
  • Il suo account personale myAFA è collegato al VBV-ID (numero di identificazione)
  • Il numero di identificazione (VBV-ID) è unico, personale e non trasferibile.

Importante:
La invitiamo a verificare regolarmente i dati presenti nel Suo account e a mantenerli sempre aggiornati. La correttezza dei dati personali in myVBV è fondamentale per l’abilitazione professionale.

Presti particolare attenzione a:

  • scrittura corretta del Suo nome (maiuscole e minuscole);
  • indicazione completa del Suo nome;
  • correttezza della Sua data di nascita.

La verificabilità di questi dati è indispensabile per la corretta emissione dei certificati e per la verifica preliminare all’inizio di un esame con proctoring.

Non ho ancora un account myAFA

  1. Acceda al sito web myVBV, selezioni la lingua desiderata e segua le istruzioni.
    Importante: in futuro tutte le attività didattiche e d'esame saranno svolte nella lingua selezionata. 
     
  2. Crei il suo account su myAFA utilizzando l’indirizzo e-mail al quale sono state inviate le informazioni tramite newsletter o lettera postale che che riceverà nelle prossime due settimane.
    Importante: se non ha più accesso a tale indirizzo e-mail, crei un nuovo account utilizzando necessariamente il suo indirizzo e-mail privato. Per garantire che il confronto con i dati importati avvenga correttamente, è essenziale che nome, cognome e data di nascita vengano inseriti con precisione durante la registrazione. La preghiamo di prestare particolare attenzione a questo passaggio. Nota bene: se utilizza un indirizzo e-mail diverso o inserisce dati personali errati (nome, cognome, data di nascita), i profili di abilitazione importati non saranno disponibili sul nuovo account.
     
  3. Completate il processo di registrazione seguendo le istruzioni. Successivamente potrete accedere utilizzando i dati inseriti.

FAQ

Sono in possesso di un diploma superiore (attestato professionale federale, scuola professionale superiore, ecc.). Devo comunque sostenere un esame di ricertificazione?

Indipendentemente dal titolo di studio, gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati devono dimostrare, mediante un attestato di formazione continua, che le loro capacità e conoscenze sono conformi ai requisiti attuali della loro attività. Su questa base viene ricertificata l'abilitazione (standard minimi, art. 28 Scopo dell'esame). 

L'esame di ricertificazione è un elemento centrale degli standard minimi emanati dal settore per la formazione e il perfezionamento professionale degli intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 43 LSA. 

Chi deve sostenere un esame di ricertificazione?

Tutte le persone che esercitano un'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 40 LSA e che hanno già dimostrato di possedere le competenze e le conoscenze richieste a livello di formazione, ovvero le persone che dispongono già di almeno un profilo di abilitazione.

Devo sostenere l'esame di ricertificazione solo una volta?

No. Gli inviti a sostenere gli esami di ricertificazione vengono inviati ogni due anni, fintanto che una persona esercita l'attività di intermediario assicurativo vincolato o non vincolato ai sensi dell'art. 40 LSA. 

Cosa accade se non sostengo l'esame di ricertificazione?

Ai sensi dell'art. 190a cpv. 3 OS, l'organizzazione di settore (VBV/AFA) è tenuta a segnalare alla FINMA il mancato o il cessato adempimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LSA. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la persona sia iscritta nel registro di settore o nel registro FINMA come intermediario assicurativo vincolato o non vincolato.

Posso presentare una richiesta di rinvio della data di ricertificazione (ad esempio a causa di un viaggio prolungato, un soggiorno all'estero, maternità, malattia e infortunio, servizio militare, protezione civile o servizio civile, ecc.)?

No, il termine stabilito non può essere prorogato. 

Qualora l'esame di ricertificazione non venga sostenuto entro il periodo di ricertificazione previsto, l'organizzazione di settore (VBV/AFA) è tenuta a informare la FINMA. Una volta superato l'esame, verrà inviata una nuova comunicazione alla FINMA, con la quale si soddisfano nuovamente i requisiti per l'esercizio della professione di intermediario assicurativo (vincolato o non vincolato).