La Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) parzialmente riveduta e la relativa Ordinanza sulla sorveglianza (OS) richiederà al settore di stabilire standard minimi per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi/delle intermediarie assicurative da sottoporre all’approvazione della FINMA. È inoltre previsto che l’organizzazione di settore che stabilisce gli standard minimi ne effettui anche il controllo.

(aggiornamento dello stato del sito web del progetto: 18.3.2024)

Contesto

Cambiamenti normativi

Con la LSA parzialmente rivista, il legislatore impone quanto segue:

  • Tutti gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative (vincolati e non) devono disporre delle competenze e conoscenze necessarie per svolgere la propria attività. In tale ottica non si deve scendere al di sotto del livello attuale minimo dei requisiti.

  • Gli standard minimi specifici del settore a livello di formazione, cioè per l'ammissione alla professione di intermediario/a, così come per il rinnovo regolare della prova di competenza per gli/le intermediari/e assicurativi/e già ammessi/e, devono essere determinati dalle imprese di assicurazione e dagli/dalle intermediari/e assicurativi/e. Tutti gli/le intermediari/e devono soddisfare i requisiti di base. 

  • Il carattere vincolante degli standard è dichiarato dalla FINMA per tutti gli operatori di mercato.

  • Se il settore non riesce a definire gli standard, sarà il Consiglio federale a definirli.

La FINMA dovrà produrre un nuovo piano di sorveglianza sugli intermediari assicurativi e sulle intermediarie assicurative. Alcune cose sono chiare:

  • Gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative vincolati/e non hanno più la facoltà di farsi iscrivere nel registro FINMA. La FINMA sorveglia direttamente le compagnie di assicurazioni e in questo modo assicura anche il rispetto degli standard di formazione professionale e continua degli intermediari assicurativi e delle intermediarie assicurative

  • La sorveglianza sull’intermediazione non vincolata è a cura della FINMA mediante un registro sovrano quale strumento di controllo.

  • Nuovo obbligo d’informare: gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative informano i contraenti e le contraenti su come ottenere informazioni sulla formazione professionale e continua dell’intermediario/a assicurativo/a in questione.

Strumenti esistenti

Il settore sta già sviluppando i primi strumenti per promuovere e verificare il nuovo requisito legale di uno standard di contenuto minimo per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi e delle intermediarie assicurative.

L’esame per diventare intermediario/a assicurativo/a AFA

  • La formazione e l’esame per diventare intermediario/a assicurativo/a AFA vengono sviluppati in un progetto separato sulla base delle esigenze attuali e future del settore. La conformità di questo ulteriore sviluppo ai nuovi requisiti di legge è assicurata da noi.

  • Il sistema Cicero è stato un fattore determinante nel convincere il legislatore a continuare a delegare responsabilità ai settori. Lo fa esplicitamente nella definizione dei nuovi standard minimi, che devono anche formare la base per la regolare prova di competenza per gli intermediari assicurativi autorizzati. Inoltre, parti operative dell’applicazione, possono essere delegate al settore. Sulla base dell'analisi completa di Cicero nel 2021 e del futuro concetto di applicazione della FINMA, il sistema Cicero dovrà essere adattato ai nuovi requisiti dell'ISA in stretta collaborazione con le organizzazioni industriali stabilite.
     

Obiettivo generale

  • Elaborazione di standard minimi conformi alla LSA per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi e delle intermediarie assicurative

  • Trattamento delle questioni legate alla loro applicazione

  • Struttura del sistema di prova della competenza e del sistema di prova inter-aziendale

  • Creazione dei presupposti organizzativi/strutturali

Sfondo

Risultati del sondaggio su Cicero 

Nell’ottobre 2021, circa 2500 intermediari e intermediarie nonché 111 agenzie generali hanno detto la loro sulle esperienze con il funzionamento attuale di Cicero e hanno dato spunti per una soluzione futura. Sono stati raccolti anche i pareri delle associazioni di settore.

Download slide: «Conclusione sulla regolamentazione precedente dell’obbligo di formazione continua»

Report sul sondaggio online, ottobre 2021 – Avamprogetto «Ulteriore sviluppo dell’attestazione di apprendimento per la formazione professionale e continua di intermediari assicurativi e intermediarie assicurative»

Definizione di intermediario/intermediaria

Chi rientra nella definizione giuridica di intermediario assicurativo o intermediaria assicurati-va? La domanda è rilevante ai fini pratici:

  • Da questa dipendono i futuri obblighi di formazione e perfezionamento previsti per legge.
  • La netta distinzione tra intermediazione vincolata e non vincolata implica il coinvolgimento di un diverso regime di sorveglianza. Non è più possibile operare contempora-neamente come intermediari o intermediarie vincolati o non vincolati. Le definizioni non fanno distinzione tra servizio esterno o interno. 

1. Il testo della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
(Modifica del 18 marzo 2022) 

Art. 40 Definizione secondo la LSA 

1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone. 

2 Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell’interesse di questi ultimi. 

3 Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.

2. Il testo dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS)
(Modifica del 2 giugno 2023)

Art. 182a Intermediari assicurativi (art. 40 LSA) 

1 Sono considerati intermediari assicurativi secondo l’articolo 40 capoverso 1 LSA in particolare le persone che: 
a. offrono consulenza allo stipulante in vista della conclusione di un contratto di assicurazione; o
b. propongono contratti di assicurazione. 

2 Sono considerati intermediari assicurativi anche le persone che hanno un interesse economico a offrire o a concludere un contratto di assicurazione attraverso un sito Internet o un altro mezzo elettronico e:
a. sulla scorta di criteri individualizzati mettono a disposizione informazioni in merito a uno o più contratti di assicurazione che uno stipulante può scegliere su questo sito Internet o su questo altro mezzo elettronico; o
b. stilano una classifica di prodotti assicurativi, comprensiva di un confronto tra i prezzi e i prodotti. 

3 Non sono considerati intermediari assicurativi le persone che mettono a disposizione soltanto dati o informazioni.

Intermediazione assicurativa vincolata verso non vincolata

Il messaggio del Consiglio federale spiega i criteri di distinzione come segue: 

  • Concetto di attribuzione delle sfere d’interesse: chiara separazione tra intermediazione vincolata e non vincolata.
  • Gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli assicurati e le assicurate e agiscono nel loro interesse.
  • Nel caso degli intermediari assicurativi e delle intermediarie assicurative vincolati, sono soprattutto intesi i casi in cui un lavoratore o una lavoratrice dipendente o un agente intrattiene un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione. 
  • Continuerà invece a dipendere dalle circostanze del singolo caso quali attività siano qualificate concretamente come «tutte le altre» ai sensi dell’art. 40/1 e quali attività ausiliarie in tale ambito non rientrino ancora in questa definizione.

Sorveglianza

  • La FINMA eserciterà la sorveglianza formale sugli intermediari assicurativi e sulle intermediarie assicurative vincolati in modo indiretto ed efficace tramite le imprese di assicurazione. 
  • Gli intermediari assicurativi e le intermediarie assicurative non vincolati devono iscriversi nel registro della FINMA e sono quindi assoggettati alla sorveglianza. 
  • La FINMA svilupperà a tal fine un sistema di sorveglianza che disciplinerà anche le mo-dalità di controllo degli obblighi di formazione e perfezionamento. Potrà esternalizzare al settore i relativi compiti di esecuzione, come la conduzione di esami interaziendali e il controllo del perfezionamento. 

Elementi di sistema degli standard minimi

Per poter controllare le competenze e le conoscenze e offrire al settore un servizio ottimale, sono previsti i seguenti elementi di sistema.

Elementi in sintesi

Spiegazione

La LSA distingue chiaramente tra intermediari assicurativi e intermediarie assicurative non vincolati/e e vincolati/e. Per quanto riguarda le competenze e le conoscenze in linea di massima non viene fatta alcuna distinzione.

  1. La formazione e la preparazione dell’esame non sono regolamentate. È possibile continuare a svolgerli internamente o rivolgersi a fornitori esterni. In caso di necessità, l’AFA fornisce supporto con un percorso formativo di nuova concezione in un ambiente di apprendimento digitale. 
  2. L’esame di abilitazione (scritto, orale-pratico), dovrebbe consentire l’idoneità per tutti i rami assicurativi (approccio unico per tutti i settori). Esso si basa su un profilo di qualificazione ampiamente supportato. Si rivolge in primo luogo agli addetti alla vendita (grande maggioranza).
  3. Il superamento dell’esame di abilitazione consente l’iscrizione nel registro della FINMA (per i broker) o in un «registro di settore»/database di settore Possibilità di indagine pubblica per la clientela (art. 45/2 LSA)
  4. Verifiche periodiche della competenza mediante «check-up» (test scritto online). Scopo: garantire l’aggiornamento delle competenze e delle conoscenze, senza però regolamentare autonomamente le attività di perfezionamento (cambio di paradigma verso un orientamento all’output, bassa regolamentazione)
  5. Portale informativo: come opzione di indagine trasparente per il pubblico sullo stato della formazione/del perfezionamento e anche sulla fidelizzazione (agente o broker)
     

 

Struttura del progetto

La struttura del progetto è in fase di definizione. Al fine di gestire il progetto e garantire un’ampia accettazione, viene istituito un gruppo direttivo con rappresentanti delle principali associazioni di settore.

Membri del gruppo direttivo

  • Mathias Zingg, presidente dell'AFA e del progetto

  • Urs Arbter, direttore dell'ASA

  • Michel F. Chresta, rappresentante della FSAGA

  • Thierry Equey, vice presidente dell'ACA

  • Markus Lehmann, presidente della SIBA

  • Vito Pandolfo, rappresentante di curafutura

  • Hansjörg Setz, rappresentante di santésuisse

Membri del gruppo di lavoro

  • Christophe Bettin, rappresentante SVV

  • Bruno Trüssel, nominato da AFA, Vaudoise Assicurazioni

  • Caroline Müller, nominato da AFA, Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

  • Samuel Schmid, nominato da AFA, Baloise Assicurazione SA

  • Markus Abegg/Giuliano Fazzone, nominati da FSAGA, AXA

  • Michele Bertini, nominato da FSAGA, la Mobiliare

  • Claudio Cantoni, nominato da FSAGA, AXA

  • Erich Marte, nominato da FSAGA, Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA

  • Martin Gehret, nominato da curafutura, CSS

  • Guido Leu, nominato da santésuisse, Concordia 

  • Stefan Markov, nominato da curafutura, Helsana SA

  • Beat-Michael Roth, nominato da santésuisse, Sympany

  • Brigitte Bürkler, rappresentante santésuisse

  • Yasmina Halmane, nominato da ACA, Swiss Private Services Sàrl

  • Andrej Beuth, nominato da SIBA, Würth Financial Services AG

  • Eddie Keller, nominato da SIBA, i.I team broker services AG   

  • Samuel Knöpfel, rappresentante SIBA

Referenti

  • Direzione del progetto: Jürg Zellweger

  • Responsabile del dipartimento intermediario e Cicero e responsabile del progetto sviluppo della formazione intermediaria d’assicurazione AFA: Roger Lüthi

  • Ufficio del progetto: Luisa D'Alogna

  • Coordinatore esterno del progetto: Peter Kohlhaas

Tappe principali

Tappe importanti:

La Legge sulla vigilanza assicurativa (ISA) e l'Ordinanza sulla vigilanza (OS), parzialmente riviste, entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.  

Per i requisiti della formazione iniziale e continua è previsto un periodo di transizione di due anni, cioè fino alla fine del 2025 (definizione degli standard minimi, offerta di opportunità di formazione, completamento della formazione, ecc. 

Da fine agosto a settembre 2023: Consultazione interna all'industria sui valori chiave dello standard minimo 

Gennaio 2024: Seconda consultazione sul testo dello standard minimo 

Fine prevista per il 1° trimestre 2024 - Dichiarazioni di consenso allo standard minimo, approvazione dello standard minimo da parte della FINMA 

  

Qui trovate la tabella di marcia attuale con dati, comitati, argomenti, risultati e oggetti di consegna (al 7 novembre 2013) 

Note per l’implementazione

  • Le scadenze ravvicinate e l’alto numero di persone interessate, soprattutto per la pri-ma volta (parte del servizio interno!), rendono inevitabile un’attenta pianificazione dell’implementazione e l’introduzione di adeguate regolamentazioni transitorie.
  • Il team di progetto mira a chiarire la situazione con le autorità.

Qui potete leggere la guida di orientamento (del 15.1.2024)  relativa alla fase introduttiva delle nuove disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale.

Consultazione di settore (conclusa)

 Le associazioni di settore sono state invitate dal gruppo direttivo del progetto di standard minimi ISA a commentare le dichiarazioni di base e i valori chiave. La consultazione era rivolta principalmente alle associazioni SIA, SIAA, ACA, SIBA, curafutura e santésuisse, ma anche a tutti i membri dell'associazione VBV. La fase di consultazione è durata dal 23 agosto 2023 al 29 settembre 2023.  

I documenti erano accessibili al pubblico e altre parti interessate (aziende, individui, ecc.) hanno avuto l'opportunità di commentare. 

Il rapporto sulla consultazione è disponibile qui  

I documenti per la consultazione finale: 

1. Dichiarazioni di base degli standard minimi

2. Domande guida

3. Caso particolare dell'Assicurazione di veicoli a motore

4. Mediazione di casi speciali di polizze di Assicurazione malattia

5. Processo di sviluppo del settore per uno standard minimo comune

Seconda consultazione del settore (conclusa)

Il gruppo direttivo del progetto ha invitato le associazioni di categoria del settore assicurativo a partecipare alla seconda consultazione sullo standard minimo di istruzione e formazione per le intermediarie e gli intermediari assicurativi. Per garantire un ampio supporto, la consultazione sarà aperta al pubblico e saranno accettati anche i suggerimenti delle singole compagnie e di altre parti interessate.

Termine
Data d’inizio: 8 gennaio; inviare le iscrizioni entro il 9 febbraio 2024.

Evento
Dopo la prima consultazione (9|2023), il riscontro è stato elaborato. Chiarimenti approfonditi con la FINMA, nonché rettifiche legali e rivalutazioni in seno ai comitati di progetto, hanno portato a questi standard minimi.

Nuovi elementi
Rispetto ai «messaggi chiave» della prima consultazione di settembre, sono state apportate le seguenti rilevanti modifiche:


1) Estensione del modello d'esame:

L'esame multisettoriale per le intermediarie e gli intermediari assicurativi è integrato da due profili «vita» e «non vita». Mentre l'esame multisettoriale (più completo) autorizza il/la titolare ad agire come intermediario/a in tutti i rami assicurativi (eccetto la riassicurazione), i due esami di abilitazione per i profili vita e non vita si concentrano chiaramente su rami specifici. Tuttavia, l'autorizzazione è limitata ai rami esaminati.

2) Limitazione dei contatti a scopo di formazione con clienti per i prodotti assicurativi vita e malattia:

Contrariamente alla proposta del gruppo di progetto, la FINMA richiede che: «Entro i primi 18 mesi di attività come intermediaria o intermediario assicurativo, non sono consentiti contatti in autonomia con i clienti - vale a dire non accompagnati da un’intermediaria o un intermediario assicurativo formato/a - per l'intermediazione di prodotti assicurativi vita e malattia. Ciò corrisponde alle accresciute esigenze di protezione dei clienti per questi settori assicurativi» (lettera della FINMA del 14 dicembre 2013 all’AFA). Abbiamo dovuto accogliere questa richiesta nell'art. 22, comma 3.
 

3) Adeguamenti della terminologia

  • Novità: esame per dimostrare le competenze e le conoscenze a livello di formazione con i profili «Tutti i settori, «Vita», «Non vita» (in precedenza «Esami di licenza»).
  • Novità: esami per dimostrare le competenze e le conoscenze a livello di formazione continua / certificati di formazione continua per le intermediarie e gli intermediari assicurativi autorizzati (in precedenza: «certificati di competenza»)
     

Documenti


Il Suo parere
La preghiamo di inviare il Suo parere consolidato direttamente al nostro coordinatore esterno del progetto Peter Kohlhaas (projects@kohlhaaspartner.com) entro il 9 febbraio 2024. 
 

Cosa succede dopo?

  • Le risposte alla procedura di consultazione saranno prese in considerazione dai comitati di progetto alla fine di febbraio. Eventuali modifiche saranno apportate dal gruppo direttivo.
  • Gli standard minimi saranno presentati al Consiglio di amministrazione della FINMA entro la metà di marzo 2024. Prima della decisione del Consiglio di amministrazione saranno consultati altre autorità federali.
  • Prevediamo di poter pubblicare gli standard minimi riconosciuti a luglio 2024.

Per il riconoscimento presentato alla FINMA

Qui troverete tutti i documenti persentati alla FINMA per il riconoscimento dei standard minimi per le competenze e le conoscenze delle intermediare assicurative e degli intermediari assicurativi secondo il nuovo LSA 43.

I documenti - ad eccezione del comunicato stampa - sono disponibili solo in tedesco. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.

Begleitschreiben Gesuch an die FINMA

Mindeststandards für die Aus- und Weiterbildung der Versicherungsvermittlerin und -vermittler

Erläuterungen zu den Mindeststandards

Qualifikationsprofile zu den Mindeststandards

Zustimmungserklärungen der Verbände zu den Mindeststandards

Comunicato stampa del 18. marzo 2024